1. ASSEGNAZIONE DI PUNTI DI CREDITO

Secondo la Raccomandazione Europea ECVET[1], un credito per i risultati di apprendimento (credito) ‘indica una serie di risultati di apprendimento di un individuo che sono stati valutati e che possono essere accumulati per raggiungere una qualifica o trasferiti ad altri programmi o qualifiche di apprendimento’.

A livello europeo, per l’implementazione di ECVET, le componenti chiave di un sistema di trasferimento dei crediti sono state identificate come unità. Un’unità intende rappresentare la parte elementare (o più piccola) di un curriculum ed è orientata al risultato.

I punti di credito esprimono il volume dei Risultati di Apprendimento coinvolti in ciascuna Unità di Risultati di Apprendimento e rendono possibile il trasferimento e l’accumulo di crediti, al fine di accumulare risultati di apprendimento per di conseguire una qualifica o ottenere il riconoscimento dei Risultati di Apprendimento ottenuti in altri contesti.

L’assegnazione di punti di credito ad una qualifica si basa sull’utilizzo di un contratto in base al quale vengono assegnati 60 punti ai risultati di apprendimento che si prevede di conseguire entro un anno di formazione professionale a tempo pieno.

Come specificato nella Raccomandazione Europea ECVET, “per una determinata qualifica, viene preso come riferimento un contesto di apprendimento formale e, sulla base della convenzione, viene assegnato il numero totale di punti per quella qualifica. Da questo totale, i punti ECVET vengono quindi assegnati a ciascuna unità in base al loro peso relativo all’interno della qualifica.[2]

 

 

  1. TRASFERIMENTO DI CREDITI

Il trasferimento di crediti è “il processo attraverso il quale i risultati di apprendimento conseguiti in un contesto possono essere presi in considerazione in un altro contesto. Il trasferimento si basa sui processi di valutazione, convalida e riconoscimento” [3].

Nel contesto di una mobilità europea organizzata, in cui è soddisfatto un accordo di apprendimento, se la valutazione dei risultati di apprendimento è positiva, il credito dovrebbe essere convalidato e riconosciuto automaticamente.

Il trasferimento di crediti per le unità può verificarsi quando i singoli percorsi di apprendimento comprendono periodi di mobilità, all’interno o tra diversi sistemi di IFP. Le unità per le quali viene trasferito il credito devono essere espresse nel memorandum d’intesa.

‘Il trasferimento di crediti basato sul sistema ECVET e applicato ai risultati di apprendimento ottenuti in contesti di apprendimento formale dovrebbe essere facilitato istituendo partenariati e reti che coinvolgano istituzioni competenti, ciascuna delle quali ha il potere, nel proprio contesto, di assegnare qualifiche o unità o dare credito ai risultati di apprendimento conseguiti per il trasferimento e la convalida.’[4]

Immagine 1: Convalida, riconoscimento ed accumulo dei risultati di apprendimento ed attribuzione dei crediti.

  1. ACCUMULO DI CREDITI

L’accumulo di crediti è un processo attraverso il quale gli allievi possono ottenere crediti ed acquisire progressivamente qualifiche. Questo processo implica una successiva valutazione, convalida e riconoscimento delle unità di risultati di apprendimento. I sistemi di qualifica definiscono quali risultati di apprendimento possono essere accumulati rispetto a quale qualifica e in che modo i risultati di apprendimento sono valutati e convalidati. Una determinata qualifica può avere alcune unità di risultati di apprendimento legate ad un’altra qualifica, tuttavia il valore dei punti di credito dell’unità può essere diverso da una qualifica a un’altra.

Il principio dell’accumulo di crediti è possibile perché gli stessi risultati di apprendimento possono essere raggiunti attraverso diversi percorsi di apprendimento.

L’accumulo di crediti è deciso dall’istituzione competente per l’assegnazione della qualifica. Quando l’allievo ha accumulato i crediti richiesti e tutte le condizioni per l’assegnazione della qualifica sono soddisfatte, l’allievo riceve la qualifica.

È possibile combinare la valutazione per ogni unità di risultato di apprendimento e il conseguente accumulo di unità con una valutazione finale. Il ruolo di tale valutazione finale è verificare che gli allievi possano combinare i risultati dell’apprendimento conseguiti in unità diverse in vista dell’esecuzione di compiti complessi o dello sviluppo di prodotti/progetti.[5]

Considerando che le unità sono raggiunte dagli allievi, il credito per le unità di risultati di apprendimento già raggiunti può essere registrato e accumulato/capitalizzato verso l’assegnazione della qualifica richiesta.

Si specificano disposizioni per stabilire il periodo di validità delle unità assegnate che una persona può utilizzare con il credito assegnato per contribuire ai requisiti per una valutazione intera (ove possibile) o parziale. Queste disposizioni sono stabilite dall’organismo competente responsabile della qualifica o della sua implementazione.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

 

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). Livelli di riferimento europei per l’istruzione e la formazione: promozione del trasferimento di crediti e della fiducia reciproca. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Lussemburgo: Office des publications. Cedefop serie panorama; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). Lo sviluppo di ECVET in Europa (2011). Lussemburgo: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

Commissione Europea, Direttorato Generale per l’Istruzione e la Cultura (2005). Sistema Europeo di Crediti per l’IFP (ECVET) Specifiche Tecniche (Report del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti). Bruxelles: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

Parlamento Europeo; Consiglio dell’Unione Europea (2009). Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Utilizzo dei risultati di apprendimento: Serie di quadri delle qualifiche europee: Nota 4. Lussemburgo: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

SITI WEB DI RIFERIMENTO

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I – SCHEDA TECNICA

  • Questo quadro ha lo scopo di fornire:
    1. Descrizione di un Sistema di Crediti;
    2. Informazioni sull’assegnazione di Punti di Credito a Qualifiche ed Unità;
    3. Informazioni sul trasferimento di crediti;
    4. Informazioni sull’accumulo di crediti.
  • Questo quadro è destinato ad essere utilizzato p:
    1. Punti di Credito per le Qualifiche e le Unità di Risultati di Apprendimento, trasferimento ed accumulo di crediti.
  • Questo quadro è destinato all’utilizzo di scuole, enti pubblici ed altre imprese private che partecipano a progetti europei di mobilità.
  • Questo quadro è destinato ad essere applicato nel contest dell’implementazione di ECVET, in particolare per convalidare e riconoscere i risultati di apprendimento acquisiti dagli allievi di IFP in una varietà di contesti di apprendimento, come quando gli allievi partecipano a progetti europei di mobilità.
  • Fase e Stadio del Circuito Pedagogico in cui lo strumento dovrebbe essere utilizzato:

Fase 1 – Prima della Mobilità

Stadio 2 – Preparazione del Processo di Riconoscimento

[1] Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET).

[2] Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET).

[3] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

[4] Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale.

[5] http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

[6] Commissione Europea, Direttorato Generale per l’Istruzione e la Cultura (2005). Sistema Europeo di Crediti per l’IFP (ECVET) Specifiche Tecniche (Report del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti). Bruxelles: Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti, 2005.