- QUALIFICHE, UNITA’ E PUNTI DI CREDITO
Nella Raccomandazione Europea ECVET[1], i risultati di apprendimento ‘rappresentano le conferme di ciò che un allievo conosce, comprende ed è in grado di svolgere al completamento di un processo di apprendimento, e sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze’.
Secondo il Cedefop (2004), i risultati di apprendimento sono un “insieme di conoscenze, abilità e/o competenze che un individuo ha acquisito e/o è in grado di dimostrare al completamento di un processo di apprendimento”[2]. Questa definizione si concentra sulla dimensione dei risultati di apprendimento raggiunti in vista dell’occupabilità e del mercato del lavoro. Può essere differenziata dai risultati di apprendimento previsti o anticipati sulla base di un determinato programma di studio IFP o di un processo di istruzione e formazione.
Secondo Tissot (2004)2, i risultati di apprendimento sono una dichiarazione precisa di ciò che un allievo può svolgere una volta che i crediti sono stati ottenuti con successo.
I risultati di apprendimento si possono considerare (e sono considerati nella tradizione anglosassone) come inseriti in un quadro di qualifica che definisce i livelli:
- Potrebbe quindi essere opportuno inserire i crediti o il numero minimo di crediti in determinati livelli all’interno di un dato quadro di qualifiche.
- Significherebbe che i crediti sono inseriti all’interno dei livelli e hanno conseguenze dirette sulle regole per l’accumulo di crediti, introducendo nel contempo una nuova dimensione qualitativa (livello) nella definizione del credito.
Nel 2005, il Report del Gruppo di Lavoro Tecnico sul Trasferimento dei Crediti ha affermato che “un sistema di crediti contribuisce al miglioramento della qualità dei processi di convalida e, in particolare, della convalida della formazione professionale. Tale sistema rafforza i legami tra il sistema di qualificazione e il mercato del lavoro. Consente inoltre la valutazione e la convalida dei risultati di apprendimento non formali.[3]
I crediti sono principalmente pensati per servire come misura quantitativa di parti all’interno di un tutto.
Secondo la definizione della Commissione Europea[4], un Sistema di credito è un modo sistematico di descrivere un programma educativo attribuendo dei crediti alle sue componenti.
Un programma di corso è caratterizzato da un certo numero di risorse investite e calcolate sulla base del carico di lavoro dell’allievo. Nell’approccio di base ECVET, l’attenzione si concentra sul programma di IFP che consente all’allievo di avere una buona padronanza di una data combinazione di conoscenze, abilità e competenze che corrispondono a un profilo professionale.
Un credito per i “risultati di apprendimento (i.e. credito) designa i risultati di apprendimento di un individuo che sono stati valutati e che possono essere accumulati per raggiungere una qualifica, o trasferiti ad altri programmi o qualifiche di apprendimento”[5].
I punti di credito sono una delle specifiche tecniche ECVET che contribuiscono all’implementazione ECVET a livello nazionale ed europeo. I punti di credito sono utilizzati dalle autorità, dai fornitori di IFP, dagli organismi competenti e dagli allievi per sostenere le modalità di accumulazione del riconoscimento dei risultati di apprendimento per raggiungere una qualifica e per la mobilità transnazionale. I punti di credito sono assegnati alle qualifiche e anche alle unità stabilite che costituiscono una qualifica.[6]
I punti di credito, come il credito per le unità di risultati di apprendimento, vengono assegnati indipendentemente dalle modalità di apprendimento. I punti di credito sono assegnati:
- contemporaneamente alle unità di risultati di apprendimento;
- se necessario, dopo la valutazione dei risultati di apprendimento che fanno parte di un’unità di risultati di apprendimento.
Un certo numero di punti di credito sono assegnati a una particolare qualifica. Le unità che compongono questa qualifica valgono un certo numero di punti di credito, il cui totale deve corrispondere al numero totale di punti di credito della qualifica.
Tabella 1: Esempio dei punti di credito assegnati ad una qualifica e alle sue unità.
Qualifica/unità | Punti di credito |
Qualifica | 60 punti |
Unità 1 | 20 punti |
Unità 2 | 15 punti |
Unità 3 | 10 punti |
Unità 4 | 15 punti |
(Fonte: adattato dalla Commissione Europea, Direttorato Generale per l’Istruzione e la Cultura (2005). Sistema Europeo di Crediti per l’IFP (ECVET) Specifiche Tecniche (Report del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti). Bruxelles: Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti, p. 13, 2005.)
I punti di credito sono caratterizzati da un livello EQF.
Tabella 2: Esempio di punti di credito assegnati a una qualifica per livello EQF.
Livelli EQF | Livello punti di credito |
4 | Punti L4 |
3 | Punti L3 |
2 | Punti L2 |
1 | Punti L1 |
(Fonte: adattato dalla Commissione Europea, Direttorato Generale per l’Istruzione e la Cultura (2005). Sistema Europeo di Crediti per l’IFP (ECVET) Specifiche Tecniche (Report del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti). Bruxelles: Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti, p. 14, 2005.)
È una questione di principio che i punti di credito possono essere trasferiti, entro certi limiti definiti dai sistemi nazionali, tra le qualifiche a diversi livelli. Pertanto, i punti di credito assegnati a una qualifica possono comprendere un certo numero di punti da diversi livelli[7].
- COME ASSEGNARE PUNTI DI CREDITO A QUALIFICHE ED UNITÀ?
L’assegnazione di punti di credito a una qualifica si basa sull’utilizzo di un accordo in base al quale vengono assegnati 60 punti ai risultati di apprendimento che si prevede di conseguire in un anno di formazione professionale a tempo pieno.
Come specificato nella Raccomandazione Europea ECVET, “per una determinata qualifica, viene preso come riferimento un contesto di apprendimento formale e, sulla base della convenzione, viene assegnato il numero totale di punti per quella qualifica. Da questo totale, i punti ECVET vengono quindi assegnati a ciascuna unità in base al loro peso relativo all’interno della qualifica.”[8]
Il numero di punti di credito esprime il peso/significato relativo di un’unità di risultati di apprendimento. Secondo la raccomandazione ECVET, l’assegnazione dei punti ECVET è soggetta ai seguenti approcci o ad una loro combinazione:
- diverse parti interessate “valutano” le diverse unità di risultati di apprendimento che fanno parte della qualifica in base all’importanza relativa delle unità di risultati di apprendimento per il mercato del lavoro, per la progressione ad altri livelli di qualifica o per l’integrazione sociale;
- la complessità, portata e volume dei risultati di apprendimento nell’unità (vale a dire la complessità, la portata e il volume delle conoscenze) in relazione ai risultati di apprendimento della qualifica generale. Le abilità e le competenze nell’unità sono valutate in relazione alla loro partecipazione alle abilità e alle competenze complessive dell’intera qualifica;
- l’impegno necessario perché un allievo (stima dell’impegno, del carico di lavoro o del tempo di apprendimento necessario agli allievi) raggiunga i risultati di apprendimento richiesti dell’unità.
I punti di credito rappresentano il volume dei risultati di apprendimento raggiunti dall’individuo.
I punti di credito sono:
- acquisiti dall’individuo contemporaneamente alle unità, alle sottounità e, se necessario, a una parte di un’unità;
- accumulati all’interno del percorso di apprendimento;
- utilizzati per indicare l’avanzamento degli allievi;
- utilizzati per indicare il completamento di un percorso di apprendimento individuale per raggiungere una qualifica.
I punti di credito possono essere utilizzati per consentire ad uno studente:
- di passare da una qualifica ad un’altra all’interno dello stesso livello EQF;
- di passare da un livello di qualifica ad un altro;
- di passare da un sistema di apprendimento ad un altro.
I punti di credito non vengono riconosciuti automaticamente. Il riconoscimento è una decisione presa a livello nazionale dagli organismi competenti responsabili della qualifica o della sua attuazione (istituti di formazione, datori di lavoro, ministeri, parti sociali, organizzazioni professionali, camere di commercio …).
Tuttavia, i punti di credito collegati ai livelli EQF possono aumentare la prevedibilità delle decisioni di riconoscimento. Possono facilitare la conclusione di accordi di apprendimento individuali e convenzioni di riconoscimento collettivo a livello settoriale, regionale, nazionale o europeo. Queste convenzioni sul riconoscimento fanno parte del Memorandum d’Intesa e/o del singolo Contratto di Apprendimento ECVET.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). Livelli di riferimento europei per l’istruzione e la formazione: promozione del trasferimento di crediti e della fiducia reciproca. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Lussemburgo: Office des Publications. Cedefop serie panorama; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf
Cedefop (2012a). Lo sviluppo di ECVET in Europa (2011). Lussemburgo: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf
Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf
Commissione Europea, Direttorato Generale per l’Istruzione e la Cultura (2005). Sistema Europeo di Crediti per l’IFP (ECVET) Specifiche Tecniche (Report del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti). Bruxelles: Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti, 2005.
Parlamento Europeo; Consiglio dell’Unione Europea (2009). Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 2009/C 155/02), pp. 11-18.
Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
Union européenne (2011). Utilizzo dei risultati di apprendimento: serie di quadri delle qualifiche europee: Nota 4. Lussemburgo: Office des publications.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf
SITI WEB DI RIFERIMENTO
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/learning-outcomes
ALLEGATO I – SCHEDA TECNICA
- Questo quadro ha lo scopo di fornire:
- Descrizione di un Sistema di Crediti;
- Metodi per l’assegnazione di Punti di Credito a Qualifiche ed Unità.
- Questo quadro è destinato ad essere utilizzato per determinare:
- Punti di Credito per Qualifiche ed Unità di Risultati di Apprendimento.
- Questo quadro è destinato ad essere utilizzato da scuole, enti pubblici ed altre imprese private che partecipano a progetti di mobilità europea.
- Questo quadro è destinato ad essere applicato nel contesto dell’implementazione di ECVET, in particolare per riconoscere i risultati di apprendimento acquisiti dagli allievi IFP in una varietà di contesti di apprendimento, come quando gli allievi partecipano a progetti di mobilità europea.
- Fase e Stadio del Circuito Pedagogico in cui lo strumento dovrebbe essere utilizzato:
Fase 1 – Prima della Mobilità
Stadio 2 – Preparazione del Processo di Riconoscimento
[1] Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET).
[2] Cedefop; Tissot, P. (ed.) Terminologia della politica di formazione professionale: un glossario multilingue per un’Europa allargata. Lussemburgo: Ufficio Pubblicazioni, 2004.
[3] Commissione Europea, Direttorato Generale per l’Istruzione e la Cultura (2005). Sistema Europeo di Crediti per l’IFP (ECVET) Specifiche Tecniche (Report del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti). Bruxelles: Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti, 2005.
[4] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.
[5] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.
[6] Commissione Europea, Direttorato Generale per l’Istruzione e la Cultura (2005). Sistema Europeo di Crediti per l’IFP (ECVET) Specifiche Tecniche (Report del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti). Bruxelles: Gruppo di Lavoro Tecnico per il Trasferimento di Crediti, 2005.
[7] L’organismo competente, responsabile della qualifica, fissa il livello EQF della qualifica relativa ai criteri e ai descrittori contenuti nelle specifiche EQF.
[8] Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sull’istituzione di un Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET).